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Nicola Pietrantoni

Organismi di vigilanza al test

Avv. Nicola Pietrantoni (ItaliaOggi7, 20 aprile 2020)

Organismi di vigilanza in prima linea contro il Covid-19. Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal dlgs 231/2001 deve essere dotato, infatti, di tutti gli strumenti idonei a gestire una serie di rischi correlati all’attuale crisi epidemiologica.

L’emergenza che ha fatto seguito alla pandemia ha certamente coinvolto anche la dimensione organizzativa delle società con una serie di inevitabili riflessi, diretti e indiretti, in materia di responsabilità 231.

La normativa emergenziale anti Covid-19. Si ricordano le rigorose restrizioni disposte con dpcm 22/3/2020 per contrastare e contenere la diffusione del virus, con cui il governo ha sospeso, fatte alcune eccezioni, le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale; il decreto legge n. 18 del 18/3/2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) che ha previsto, nel contesto di una manovra economica ad ampio raggio e con il coinvolgimento del sistema bancario, rilevanti e immediate misure di sostegno economico a favore delle imprese colpite dagli effetti negativi dell’epidemia; il decreto legge n. 23 dell’8/4/2020 (il cosiddetto decreto liquidità) con cui sono stati annunciati, sempre a favore delle imprese in crisi, significativi flussi di liquidità e la proroga di alcuni versamenti erariali e contributivi; infine, il recente dpcm 10/4/2020 che ha esteso le misure urgenti fino al prossimo 3 maggio con una lieve attenuazione del cosiddetto lockdown.

I numerosi provvedimenti di carattere emergenziale (decreti legge, dpcm, ordinanze ministeriali e regionali, protocolli d’intesa) emanati nelle ultime settimane da governo e autorità locali, non solo hanno influito sull’organizzazione e sull’operatività, presente e futura, della maggior parte delle imprese, ma hanno anche consentito di focalizzare l’attenzione su particolari categorie di rischi e sulle correlate responsabilità in capo alle stesse, derivanti proprio dal complesso cambiamento in corso.

I rischi 231 collegati all’attuale normativa. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al fondamentale tema della salute e sicurezza dei dipendenti negli ambienti di lavoro delle imprese ancora attive, nonché alle diverse problematicità che originano dallo stato di crisi finanziaria in cui versano già molte realtà imprenditoriali e societarie. Situazioni, queste, che potrebbero tradursi, in brevissimo tempo, in veri e propri illeciti realizzati, dagli apicali e/o dai loro sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente con l’inevitabile coinvolgimento di quest’ultimo nell’accertamento della responsabilità amministrativa ex 231.

Il nuovo scenario, collocato in un quadro normativo in continua evoluzione, suggerisce, quindi, al mondo delle imprese, soprattutto a quelle più esposte a contestazioni 231, di effettuare un’attenta valutazione dei rischi reato, con la prospettiva, eventuale, di inserire nuovi presidi nel modello o di rafforzare quelli già esistenti. L’attuale emergenza sanitaria, infatti, non comporta un automatico intervento sul modello 231, la cui struttura potrebbe essere già idonea a contrastare alcune fattispecie di reato.

Il ruolo dell’Organismo di vigilanza. In questo contesto, il contributo dell’Odv, cui è normativamente affidato proprio il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6, dlgs 231/01), è significativo sia nella corretta individuazione di situazioni potenzialmente pericolose per l’ente, sia nella successiva ed eventuale implementazione del sistema 231.

Salute e sicurezza sul lavoro nella prospettiva 231. L’infezione da Covid-19, contratta «in occasione di lavoro», costituisce a tutti gli effetti un vero e proprio infortunio. Esso, dunque, rappresenta il presupposto necessario alla contestazione, in capo all’ente, della condotta prevista e punita all’art. 25-septies, dlgs 231/01 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

L’Odv non ha certo gli obblighi e i compiti che le norme attribuiscono ai principali soggetti che operano direttamente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (datore, Rspp e medico competente), ma è chiamato comunque a vigilare sull’adempimento di tali obblighi e compiti anche con riferimento al sistema aziendale di valutazione e gestione dei rischi (art. 30 dlgs 81/08).

A livello operativo, l’Odv dovrà poi chiedere una serie di informazioni alla società in merito all’eventuale aggiornamento del dvr (documento di valutazione dei rischi previsto e disciplinato dal dlgs 81/08), alla luce della nota n. 89 del 13/3/2020 con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro ha suggerito che tutte le azioni di contrasto al Covid-19, messe in campo dal datore di lavoro, «…vengano raccolte per costituire un’appendice del dvr a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del dlgs n. 81/2008».

Valgono, sul punto, i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14/3/2020 con cui governo, imprese e sindacati hanno offerto alcune importanti linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (modalità di ingresso in azienda del personale e dei fornitori esterni; modalità di uscita dei medesimi soggetti; pulizia e sanificazione degli ambienti; precauzioni igieniche personali, disposizioni di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, gestione di una persona sintomatica in azienda).

Sul piano dei flussi informativi, infine, l’Odv dovrà interloquire con il cosiddetto comitato di crisi, organo interno all’azienda e previsto dal Protocollo 14/3/2020 proprio a garanzia della concreta applicazione delle regole anti-contagio in ambito aziendale.

Altri profili 231. La normativa emergenziale sopra richiamata, oltre alle criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, evidenzia altre e diverse tipologie di rischio 231 (cosiddetti rischi indiretti) che coinvolgono, più o meno intensamente, anche l’attività dell’organismo di vigilanza.

I recenti provvedimenti hanno previsto, tra le altre misure, modalità di sostegno economico a favore delle imprese in difficoltà, attraverso procedure, per così dire, semplificate rispetto a quelle tipiche: i decreti legge «cura Italia» e «liquidità», per esempio, prevedono una serie di meccanismi, alternativi e in deroga a quelli ordinari, che dovrebbero consentire e facilitare la distribuzione, anche da parte di soggetti pubblici, di liquidità, indennizzi e premi alle imprese, nonché l’accesso a determinati benefici di carattere fiscale.

Le criticità sottese alle disposizioni richiamate coinvolgono, senza alcun dubbio, un numero considerevole di reati presupposto 231: in primis, quelli contro la pubblica amministrazione (corruzione, induzione indebita, concussione, traffico di influenze illecite), ma non vanno sottovalutati alcuni illeciti tributari (introdotti recentemente nel catalogo dei reati 231), i reati societari, i delitti contro l’industria il commercio e i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.

Stress-test del modello 231. In via generale, un collaudato coordinamento tra l’Odv e le funzioni aziendali più coinvolte dalla normativa anti Covid-19, idoneo a monitorare efficacemente le attività svolte all’interno delle singole aree più a rischio, nonché la corretta previsione e gestione dei flussi informativi (per esempio, del canale whistleblowing) consentono allo stesso Odv di visualizzare eventuali carenze o lacune del modello e di proporre all’organo amministratore integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche allo stesso.

In conclusione, l’attività di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, si inserisce in una sorta di stress-test sulla tenuta stessa del modello 231.