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Cause, le clausole che blindano l’azienda

Avv. Umberto Ambrosoli e avv. Luigi Isolabella della Croce (Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2021)

Sebbene ancora con molti “omissis”, il contratto che lega Astrazeneca all’Unione europea è chiaro almeno in un punto: i Paesi membri rinunciano a rifarsi sulla multinazionale farmaceutica nei casi “avversi” relativi a sicurezza e efficacia del vaccino anti-Covid. Se qualcuno verrà ritenuto parte lesa e chiederà un risarcimento, sarà lo Stato a garantirlo. E anche le spese legali che l’azienda dovrà sostenere in possibili contenziosi saranno ugualmente a carico della finanza statale.

Una manleva in ambito civilistico fondamentale, che non fa decadere ovviamente il diritto ad un eventuale risarcimento, ma sposta la responsabilità da AstraZeneca al Paese. Lo si evince dagli articoli 14.1 e 15.1 del contratto tra Ue e multinazionale, nelle parti in chiaro.

Nell’articolo 15.1 si legge che «la Commissione e i suoi Stati membri rinunciano a ogni eventuale reclamo contro AstraZeneca relativi a mancanza di sicurezza o efficacia del vaccino». La seconda parte indica anche una manleva relativamente all’utilizzo e alla gestione del vaccino durante la pandemia, anche se questa parte del contratto non è stata resa nota.

Nell’articolo 14.1 si legge inoltre che «ogni Stato indennizza AstraZeneca e i suoi affiliati (subappaltatori, gestori di licenza, direttori, impiegati e agenti ecc, ndr) contro ogni possibile danno e debito», incluso i possibili costi legali dovuti a contenziosi per morte, o per lesioni, malattie, disabilità mentali, fisiche e emotive. E questa copertura rimarrà tale «a prescindere da dove il vaccino viene gestito, dal luogo del reclamo e se questo dipende dalla distribuzione, gestione, uso, dalle prove cliniche, manifattura, imballaggio…».

Secondo gli esperti di contrattualistica si tratta di un «ombrello di protezione totale sotto il profilo civilistico» contro ogni tipo di rischio. «Lo Stato risponde, AstraZeneca no – spiega l’avvocato civilista Gabriele Consiglio -. Tolta la responsabilità penale, che evidentemente non rientrava tra le priorità della multinazionale, più interessata a cautelarsi dai rischio concreti di dover pagare, questo tipo di contratto crea una protezione su tutti i fronti, non superabile. Persino per le spese legali».

Il fronte penale apre un altro scenario, più incerto. I due iter sono infatti separati, anche se potrebbero “incrociarsi” nella remota possibilità che lo Stato si costituisca parte civile laddove si ravvisi un danno erariale o alla comunità. Ma siamo all’astratta teoria.

Quello che potrebbe avvenire sul fronte penale – su cui bisogna interrogarsi anche solo per il fatto che due procure stanno indagando per omicidio colposo (Siracusa e Biella) – lo spiegano gli avvocati Luigi Isolabella e Umberto Ambrosoli. «Se ci fosse un difetto di fabbricazione o una mancata comunicazione alla vigilanza di qualche caratteristica si aprirebbe uno scenario diverso. E poi evidentemente nelle indagini vanno viste anche le eventuali responsabilità relative alla catena sanitaria, dal modo in cui il prodotto è stato somministrato a come è stato conservato, aspetti che non riguarderebbero AstraZeneca», dice Ambrosoli.

La questione è delicata, spiega Isolabella, perché «alla complessità del tema vaccinale si aggiunge quello emergenziale. Si tratta di un terreno non ancora scoperto, e possiamo considerarlo un banco di prova dal punto di vista giuridico».