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Ricettazione di opere d’arte, per il reato non basta il sospetto

Gli ultimi orientamenti della giurisprudenza confermano e chiariscono gli elementi necessari a configurare una condotta illecita

NICOLA PIETRANTONI – (Il Giornale dell’Arte, 25 gennaio 2023)

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto un gallerista milanese, assolto dalla Corte d’Appello di Milano (sulla base della sentenza n.7148 del 3 novembre 2021) dall’accusa di ricettazione del dipinto «Study for Homage to the Square», apparentemente attribuito a Josef Albers, oltre ad aver offerto interessanti spunti di riflessione sul ruolo e sull’operatività degli archivi d’artista, ha avuto il merito di riaffermare alcuni principi generali sulla configurabilità del delitto di ricettazione. La «ricettazione di beni culturali» è attualmente disciplinata, a seguito della legge n. 22 del 9 marzo 2022, all’articolo 518-quater del Codice penale.

È bene ricordare che il reato prevede la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 1.032 a 15mila euro, per chi «fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturaliprovenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare».

Per fare un esempio non lontano dal noto caso Albers, un gallerista che mette in commercio, o comunque in circolazione nel circuito della vendita, come autentica un’opera d’arte in realtà contraffatta, potrebbe rispondere di ricettazione, pur non avendo avuto alcun ruolo nell’attività di falsificazione. A questo proposito, va ricordato il disposto dell’articolo 64 del decreto legislativo 42/2004 (il cosiddetto «Codice dei Beni Culturali»), che prevede l’obbligo, in capo ai venditori di opere d’arte, di consegnare all’acquirente la «… documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime».

Come è noto, però, la rappresentazione di quelle informazioni non avviene sempre in termini completi, anche per il fatto che la «storia» di alcuni oggetti potrebbe essere poco tracciabile, molto lacunosa o, addirittura, del tutto sconosciuta.

I giudici milanesi, sul punto, hanno preso atto della «…peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall’incertezza intrinseca della sua esatta identità e provenienza…», segnalando, proprio, come sia «…ricorrente l’ipotesi in cui il possessore dell’opera asseritamente contraffatta non abbia nella propria disponibilità alcuna documentazione che certifichi la lecita provenienza del bene de quo…».

L’accertamento della responsabilità penale, in questi casi, passa inevitabilmente dalla soluzione di alcuni interrogativi fondamentali riguardanti l’atteggiamento psicologico del potenziale autore del reato: l’incriminazione richiede, in prima luogo, la piena consapevolezza che l’opera sia stata contraffatta? Il semplice dubbio sulla provenienza illecita è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo della ricettazione, anche a titolo di dolo eventuale? Occorrono, invece, una serie di elementi più consistenti di quelli che danno semplicemente motivo di sospettare che l’opera d’arte in questione provenga da delitto? Infine, l’assenza di un certificato di autenticità dell’opera costituisce un sintomo inequivocabile della sua falsità?

In merito a quest’ultima domanda, la Corte d’Appello di Milano ha precisato, innanzitutto, che la mancanza di un certificato di autenticità non conduce automaticamente a ritenere contraffatta l’opera. Non solo, l’eventuale documento che ne dovesse, invece, attestare l’autenticità può essere contestato, dal momento che «…il parere di un esperto, indipendentemente da quanto autorevole sia, può sempre essere messo in discussione da altro esperto o consulente».

Infine, anche il giudizio di non autenticità (in quel caso, espresso dalla «Josef and Anni Albers Foundation») non è «…sufficiente per ritenere il quadro contraffatto e, dunque, per sostenere una condanna per il reato di ricettazione nei confronti di chi sia stato trovato in possesso dell’opera…avendola messa in vendita senza certificato di autenticità»; a maggior ragione, ritiene sempre la Corte d’Appello, quando quel parere proviene dall’Archivio che detiene il monopolio sul rilascio dei certificati di autenticità e risulta altresì proprietario di opere dell’artista di riferimento, situazione che qualifica l’ente come«…portatore di interessi economici sul mercato, dovendosi ipotizzare anche un potenziale conflitto d’interesse».

Tornando ai quesiti rimasti ancora irrisolti, la Corte milanese ha aderito all’impostazione già offerta dalla Cassazione, secondo cui il mero sospetto della provenienza delittuosa del bene non basta per integrare il reato di ricettazione, ma occorrono «…dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza».

Nella ricettazione, infatti, il dolo eventuale «… richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto»(sentenza n.33131 del 30 luglio 2013 della Cassazione penale, Sezione VI).

La Corte d’Appello, in definitiva, non ritiene decisiva la condotta disattenta o disinteressata del potenziale soggetto attivo, ma richiede «…una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire».

Detto questo, rimane comunque imprescindibile, per tutti gli operatori coinvolti (persone fisiche e giuridiche) nel settore dell’arte, un rigoroso accertamento circa l’autenticità e la provenienza delle opere che circolano all’interno del mercato, nonché la raccolta documentale di tutte le informazioni disponibili, in modo tale da escludere, anche nell’eventuale sede processuale, la consapevolezza di una presunta provenienza illecita del bene.