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È stretta a carico degli attivisti

Il blocco stradale è reato. Aggravanti per atti contro agenti

Alcune misure contenute nel dl sicurezza, diventato legge. Più tutele per le forze dell’ordine

Tolleranza zero a garanzia dell’ordine pubblico, maggiori tutele e libertà d’azione per le forze dell’ordine, pene più severe per chi truffa soggetti vulnerabili, nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili, sanzioni penali per chi manifesta e blocca la circolazione o imbratta beni pubblici, nuovo reato di rivolta nelle carceri.

Queste e altre novità sono contenute nel dl Sicurezza 11/4/2025, n. 48 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”), convertito in legge dopo la definitiva approvazione, lo scorso 4 giugno, da parte del Senato, con 109 voti favorevoli.

Si tratta di un pacchetto normativo robusto, anche in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo, che introduce 14 nuovi reati, prevede aggravamenti di pena e soprattutto la previsione e il rafforzamento di una serie di tutele per le forze dell’ordine.

Più poteri e garanzie alle forze di polizia. La maggior parte delle nuove disposizioni legislative, infatti, sono fortemente caratterizzate da maggiori garanzie e più ampie facoltà assegnate, in particolare, alle forze dell’ordine, come si evince anche dalla lettura delle premesse al disegno di legge (“Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata…Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia…Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia…”).

Punizioni più severe. Più nello specifico, è stata introdotta una nuova circostanza aggravante proprio per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336, 337 e 339, Codice penale), quando il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

La medesima aggravante si applica anche ai comportamenti violenti diretti a impedire la realizzazione di infrastrutture pubbliche strategiche, come previsto dalla cosiddetta “norma anti No Tav” e “anti No Ponte”. In concreto, viene ora punita, con maggior rigore, ogni forma di violenza o minaccia contro pubblici ufficiali finalizzata a ostacolare o impedire la costruzione di opere pubbliche.

Ai sensi dell’art. 583-quater, c.p., inoltre, vengono ora punite, con la reclusione da due a cinque anni, oltre alle lesioni gravi (da 4 a 10 anni) e gravissime (da 8 a 16 anni), anche le “…lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”.

Dotazione di “bodycam”. È stato previsto, inoltre, che il personale di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni possa essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili (c.d. bodycam), idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.

La dotazione di uno strumento di videoregistrazione, oltre ad avere un effetto preventivo circa l’eventuale commissione di determinati reati (si pensi, ad esempio, alle condotte aggressive a bordo dei treni o durante alcune manifestazioni), può senza dubbio rappresentare un efficace elemento probatorio in un eventuale procedimento penale per fatti di violenza ai danni delle forze dell’ordine. 

Copertura delle spese legali. Sempre sul piano delle tutele, inoltre, il personale di polizia eventualmente indagato/imputato in un procedimento penale “…per fatti inerenti al servizio” che intende avvalersi di un difensore di fiducia, può ricevere, “…compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza…”, una somma non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, proprio a copertura delle spese legali.

Occupazione abusiva di immobili e poteri delle forze dell’ordine. Tra le misure più attese in materia di sicurezza urbana, si distingue il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, di cui all’art. 634-bis c.p., che punisce con la reclusione da due a sette anni, chiunque, mediante violenza, minaccia, artifici o raggiri, occupi, detenga senza titolo o si appropri di un’abitazione altrui o delle sue pertinenze, “…ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”.

A questa misura, si affianca l’introduzione dell’art. 321-bis c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza previa autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, in caso di occupazione illegittima (“Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo”). La procedura, in buona sostanza, è finalizzata ad accelerare il ripristino della legalità, soprattutto nei casi in cui l’immobile rappresenti l’unica abitazione del denunciante.

Proteste e attivismo: stop ai blocchi stradali. In materia di manifestazioni pubbliche, è stato disposto un aggravamento della pena per il reato di danneggiamento commesso durante tali eventi. Inoltre, diventa penalmente rilevante il blocco stradale o ferroviario attuato mediante l’ostruzione con il proprio corpo, come accade in molte proteste, in particolare da parte di attivisti sui temi ambientali.Questa condotta, finora punita a titolo di illecito amministrativo, è ora qualificata come reato e punita con la reclusione fino a un mese e una multa fino a 300 euro. La pena è aumentata, inoltre, se il fatto è commesso da più persone riunite, con una sanzione che può arrivare alla reclusione da sei mesi a due anni.

Un’ulteriore novità riguarda il reato di deturpamento o imbrattamento di beni pubblici, come scuole, ospedali o uffici comunali, per cui si prevedono pene fino a un anno e mezzo di reclusione e multe da 1.000 a 3.000 euro.

Ordinamento penitenziario: nuovo reato di rivolta in carcere. Di particolare rilievo, infine, è l’introduzione del nuovo reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario (art. 415-bis, Codice penale), che punisce, con la reclusione da 2 a 8 anni, la promozione, l’organizzazione o la partecipazione a rivolte da parte di tre o più persone, anche mediante resistenza passiva, se questa ostacola l’ordine o la gestione dell’istituto.

Anche in questo caso, la norma sembra orientata anche a proteggere il personale di polizia penitenziaria nella delicata e complessa gestione dell’ordine pubblico all’interno degli istituti penitenziari: in questa prospettiva, infatti, vengono penalmente sanzionate quelle condotte che “…impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”.

Sono state, inoltre, previste pene più severe per chi istiga alla disobbedienza delle leggi all’interno del carcere o attraverso comunicazioni rivolte ai detenuti.

In termini analoghi, nei centri di trattenimento per migranti, le rivolte violente potranno comportare pene fino a 18 anni di reclusione nei casi più gravi.