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Reati, l’accordo fa la differenza

La Suprema Corte: per inquadrare il delitto associativo non basta la semplice reiterazione

Concorso di persone distinto da associazione a delinquere

di Nicola Pietrantoni e Elisa Serpietri

Occorre fare distinzione tra il concorso di persone nel reato e l’associazione a delinquere. Nel primo caso, l’accordo criminoso si presenta come occasionale e limitato, in quanto volto esclusivamente alla commissione di più reati ispirati a un analogo disegno criminoso. La fattispecie di associazione a delinquere, invece, presuppone la sussistenza di un’organizzazione strutturale di uomini e mezzi che sia stabile e funzionalmente destinata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati anche di natura eterogenea tra di loro. Il tutto deve essere accompagnato dalla consapevolezza, da parte dei singoli associati, di fare parte del durevole sodalizio e, di conseguenza, di essere disponibili nel tempo a operare per l’attuazione del programma criminoso che hanno scelto di condividere.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione (VI Sezione penale), con la sentenza n. 26191/2024 (motivazioni depositate il 3/7/2024), la quale, con riferimento ad una contestazione di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti tributari (in particolare, di indebita compensazione in favore di persone fisiche e giuridiche in cambio di pagamenti illeciti, ex art. 10-quater, d lgs 74/2000), ha delineato, con particolare precisione, la differenza tra il concorso di persone (art. 110, cod. pen.) nel reato continuato e il reato associativo, ex art. 416, cod. pen. In estrema sintesi, nel concorso di persone, l’accordo criminoso si presenta come occasionale e limitato, in quanto volto esclusivamente alla commissione di più reati ispirati ad un analogo disegno criminoso; la fattispecie di associazione a delinquere, invece, presuppone la sussistenza di un’organizzazione strutturale di uomini e mezzi che sia stabile e funzionalmente destinata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati anche di natura eterogenea tra loro. Il tutto deve essere chiaramente accompagnato dalla consapevolezza, da parte dei singoli associati, di fare parte del durevole sodalizio e, di conseguenza, di essere disponibili nel tempo ad operare per l’attuazione del programma criminoso che hanno scelto di condividere. 

Il caso sottoposto alla Corte. La vicenda giudiziariatrae origine dalla conferma, da parte del Tribunale del Riesame di Brescia, dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, in ordine alla contestazione, nei confronti dell’imputato, di aver partecipato insieme ad altri soggetti ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerose indebite compensazioni a favore di persone fisiche e giuridiche.

In particolare, il Tribunale avrebbe individuato un “…modus agendi replicabile in favore di una serie indeterminata di soggetti”, precisando che gli imputati intrattenevano rapporti con i loro interlocutori economici, ai quali fornivano (dietro compenso) i loro servizi. Per queste ragioni, il giudice del Riesame ha valorizzato, ai fini della sussistenza del reato associativo, l’esistenza e l’operatività di un“sistema organizzativo che -seppure di scarsa consistenza nella dimensione fisico-strutturale- può definirsi comunque tale, sommando e saldando esperienze, relazioni e competenze professionali dispiegate per la commissione del programma delittuoso”.

Il ricorso dell’imputato e la decisione della Cassazione. L’imputato, con un unico motivo di ricorso, ha impugnato l’ordinanza avanti la Suprema corte, contestando proprio l’effettiva sussistenza dei presupposti oggettivi del delitto di associazione a delinquere.

I giudici di legittimità, in accoglimento dell’impostazione difensiva offerta dal ricorrente, hanno evidenziato come il Tribunale del Riesame non aveva considerato, come avrebbe dovuto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede, proprio ai fini dell’accertamento della fattispecie associativa, “…che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471) e, dunque, vi sia un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro e aa., Rv. 256054).

Inoltre, la Cassazione ha aggiunto che “…la predisposizione di un programma criminoso ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-01), potendo peraltro l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099); neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02)”.

Le caratteristiche del reato associativo. La Cassazione ha così precisato che il delitto ex art. 416, cod. pen., presuppone il necessario accertamento di tre elementi: i) la sussistenza di un vincolo permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre l’effettiva realizzazione dei reati pianificati; ii) l’indeterminatezza del programma criminoso (elemento dirimente nella distinzione tra il reato associativo e il semplice accordo che sorregge il concorso di persone nel reato) iii) infine, l’esistenza di una struttura organizzativa adeguata a perseguire gli obiettivi criminosi.

Il concorso di persone. La distinzione tra il delitto di associazione a delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è data dal tipo di accordo criminoso. Nel concorso, infatti, l’accordo è occasionale e limitato, in quanto volto alla commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, commessi i quali viene meno anche l’accordo stesso; nell’associazione a delinquere, invece, questo è rivolto all’attuazione di un indeterminato programma illecito che prende vita grazie alla stabile struttura organizzativa posta in essere dagli associati.

Non può e non deve bastare, quindi, che un reato venga semplicemente reiterato affinché venga integrato il delitto di associazione a delinquere, neppure quando la reiterazione avviene, come nel caso preso in esame dalla Suprema corte, sfruttando un elaborato sistema di know-how e di competenze tecniche.

Sulla base di questi principi, la Cassazione ha così stigmatizzato la decisione del Tribunale del riesame di Brescia: “Nella valutazione del Tribunale, dunque, l’elemento dell’organizzazione dell’associazione a delinquere, deprivato di ogni connotazione materiale, si risolve nella mera reiterazione del medesimo reato commesso in via concorsuale, secondo un preciso expertise. Tale motivazione, tuttavia, viola il disposto dell’art. 416 cod. pen. in quanto, rendendo evanescente l’elemento dell’organizzazione, annulla ogni distinzione tra concorso di persone nel reato continuato e condotta di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere”.

Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)  Concorso di persone (art. 110, c.p.)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (…)”.“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (…)”.
Sussistenza vincolo stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione dei reati;Indeterminatezza del programma criminoso;Struttura organizzativa adeguata a perseguire gli obiettivi criminosi.Occasionalità dell’accordo, limitato alla commissione di più reati di un medesimo disegno criminoso.