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Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 – la Cassazione delimita la colpa di organizzazione

Nella sentenza dell’11 gennaio 2023, la Corte di Cassazione (sez. IV n. 570/2023) si è espressa sulla responsabilità degli enti per gli illeciti colposi causati dalle violazioni di norme antiinfortunistiche (la sentenza integrale è pubblicata su www.giurisprudenzapenale.com).

La sentenza ha riguardato un incidente mortale avvenuto nel corso dei lavori per la realizzazione della tangenziale est esterna di Milano nei pressi di un ponteggio, collocato in una galleria, privo delle barriere anti-caduta. Un lavoratore, privo della formazione necessaria, è deceduto in seguito all’incidente. Il fatto ha provocato il rinvio a giudizio dell’amministratore unico di una delle società coinvolte (a cui ha fatto seguito l’estinzione del reato per la morte dell’imputato), e dell’impresa per l’illecito di cui all’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, pregiudizievole per l’impresa, poiché non ha considerato la concreta configurabilità della “colpa di organizzazione” dell’ente e non ha neppure verificato il nesso causale tra un difetto di organizzazione e l’evento.

Gli effetti della sentenza

Seguendo la scia della sentenza Impregilo bis e innovando rispetto a pronunce del passato particolarmente severe (come la sentenza Impregilo-1), la Cortesembra avere delimitato e più precisamente configurato la “colpa di organizzazione”. Secondo la Corte, infatti «nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)». La responsabilità individuale, dunque, non è sovrapponibile a quella dell’ente.

Guida all’approfondimento

Per la sentenza della Corte di Cassazione, Giurisprudenzapenale.com e compliancehub.it
Sentenza Cass. sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401, (cd Impregilo bis) con commento di C. Piergallini su sistemapenale.it
Sentenza Cass. sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677 con commento di L. Santangelo su dirittopenalecontemporaneo.org