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Intercettazioni, regime a due vie

Semplificazioni sulle autorizzazioni ma stretta sui verbali

Il pacchetto di misure contenute nel dl Giustizia, convertito nella legge n. 137/2023 in G.U.

La disciplina da applicare alle intercettazioni procede su doppio binario: da un lato, ci sono meno vincoli per autorizzazioni o proroghe quando sono funzionali allo svolgimento delle indagini per un più ampio numero di reati; dall’altro lato, ci sono paletti alle verbalizzazioni, che devono riportare solo contenuti rilevanti per le indagini, escludendo fatti e circostanze riguardanti la vita privata degli interlocutori. È una delle novità contenute nella legge di conversione (la l. n. 137/2023, pubblicata sulla G.U. n. 236 del 9/10/2023) del dl n. 105/2023 (il cosiddetto decreto Giustizia), i cui primi articoli riguardano il diritto penale processuale e intervengono, in particolare, sulla disciplina delle intercettazioni.

Innanzitutto, è prevista un’esplicita estensione della portata applicativa della disciplina speciale stabilita dall’art. 13, dl n. 152/1991, che deroga alla disciplina ordinaria di cui all’art. 267 c.p.p., prevedendo condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni, laddove le stesse siano necessarie allo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono.

In base al nuovo dettato normativo, la medesima disciplina speciale trova, oggi, applicazione anche rispetto ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

Tale modifica, come confermato anche dal dossier predisposto dal servizio studi del senato, è una reazione dell’esecutivo a fronte del recente mutamento giurisprudenziale, inaugurato con la decisione n. 34895/2022 della prima sezione penale della Corte di cassazione, che ha interessato l’interpretazione del concetto di “delitto di criminalità organizzata” menzionato nel testo dell’art. 13, dl n. 152/1991. Con tale pronuncia, infatti, la Corte di cassazione aveva ridimensionato l’interpretazione più ampia avallata dalle sezioni unite nella precedente sentenza Scurato (n. 26889/2016), escludendo l’applicabilità della disciplina speciale di cui all’art. 13, dl n. 152/1991, ai delitti monosoggettivi aggravati dal cosiddetto metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un’associazione mafiosa. L’interpretazione restrittiva proposta dalla Suprema corte è stata quindi superata dalla legge n. 137 che ha ripristinato, tramite un esplicito intervento legislativo, l’interpretazione previgente.

Sempre in tema di intercettazioni, è stata modificata la disciplina del decreto autorizzativo delle intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico prevista dall’art. 267, comma 1, c.p., stabilendo che, in esso, il giudice per le indagini preliminari debba esporre con “autonoma valutazione” le specifiche ragioni che rendono tale modalità necessaria “in concreto” per lo svolgimento delle indagini. Dal punto di vista esecutivo, la legge è intervenuta anche sulle modalità di verbalizzazione delle operazioni di intercettazione previste dall’art. 268, comma 2, c.p., con la previsione che nel verbale debba essere trascritto unicamente il contenuto delle intercettazioni ritenuto rilevante per le indagini e con il divieto di trascrizione, anche sommaria, del contenuto non rilevante, nonché di sua menzione nei verbali o nelle annotazioni di polizia giudiziaria. Per rinforzare l’efficacia di tali prescrizioni, si richiede al Pubblico ministero di dare indicazioni e di vigilare affinché le stesse siano rispettate e affinché nei verbali non vengano riportati fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori.

Ancora, il nuovo testo di legge ha eliminato, in parte, le modifiche precedentemente apportate all’art. 270 c.p.p. in punto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento “diverso” da quello in cui erano state originariamente disposte, circoscrivendola alla sola ipotesi in cui i risultati in questione risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Da ultimo, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali con l’obiettivo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del Pm, demandando a una serie di decreti del ministero della giustizia l’individuazione degli aspetti di dettaglio. Presso le infrastrutture digitali interdistrettuali dovrà essere attivato l’archivio digitale delle intercettazioni di cui agli artt. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p..

*Studio legale associato Isolabella

Pagina a cura

di Nicola Pietrantoni e

M. Beatrice Lanzavecchia*

Lotta serrata alla criminalità informatica e ai reati ambientali

Non solo intercettazioni. La legge n. 137/2023 si propone di rinforzare gli strumenti a disposizione per il contrasto alla criminalità informatica. In questa prospettiva, ha esteso i poteri e le prerogative conferiti al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo con riferimento ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p., anche ai procedimenti riguardanti alcuni gravi delitti di criminalità informatica (di cui agli artt. 615-ter, comma 3, 635-ter e 635-quinquies c.p., nonché delitti di cui agli artt. 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies c.p., quando i fatti sono commessi a danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.) Nella stessa prospettiva, la norma introduce, a carico dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ente di diritto pubblico istituito con dl n. 82/2021), l’obbligo di trasmissione al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di tutti i dati e le informazioni rilevanti per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri in relazione ai reati informatici e integra l’elenco delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia, oltre a intervenire sulla disciplina delle operazioni sotto copertura finalizzate al contrasto della criminalità informatica o che implicano la commissione di reati informatici. Con riferimento al diverso tema della tutela penale dell’ambiente, la legge di conversione del dl Giustizia prevede alcune modifiche normative finalizzate a inasprire il vigente sistema repressivo, tra cui, in particolare, l’estensione dell’ambito di applicabilità del delitto di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e l’inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale della fattispecie di abbandono di rifiuti, l’estensione dell’applicabilità della confisca di cui all’art. 240-bis, comma 1, c.p., ai reati ambientali di cui agli artt. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), 452-ter c.p. (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 453-quaterdecies c.p. (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) e l’inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). Infine, in materia di tutela penale della Pubblica amministrazione, sono introdotti i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (ex dlgs 231/2001).